Statuto - Copia - Italian Agency

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Statuto dell'associazione culturale Giapponese “YUME”

ART.1) COSTITUZIONE E' costituita a norma dell’art. 36 del Codice Civile, l'associazione culturale con la denominazione di “ASSOCIAZIONE CULTURALE GIAPPONESE Yume”; Associazione italiana per i rapporti culturali e di amicizia con il Giappone, fondata da Saegusa Haruyo, (la quale ricopre da subito la carica da Presidente e successivamente, se non eletta, la carica di Presidente “Ad Honorem”) - è un'associazione aperta a tutti coloro che, indipendentemente dalle personali opinioni o posizioni politiche, ispirati da sentimenti amichevoli, vogliono conoscere o approfondire la conoscenza del Giappone.

ART. 2) SEDE L'associazione ha sede provvisoria nel Comune di Pordenone 33170, Corso Giuseppe Garibaldi n.4 presso la Libreria di viaggi QuoVadis Libris.

ART. 3) SCOPO ED OGGETTO SOCIALE L'associazione non ha scopo di lucro, essa è apolitica, apartitica, ed aconfessionale. La sua struttura è fondata sui principi che regolano la cultura e la solidarietà in tutte le sue forme e le sue manifestazioni ed è formata da uomini e donne, ragazzi o ragazze che tramite opera di volontaria partecipazione possono assumere impegni per il raggiungimento degli scopi sociali. L' Associazione inizia la sua attività nel giugno 2016 per promuovere e approfondire la conoscenza del Giappone, grande paese dalla civiltà millenaria, con la convinzione che la conoscenza giova all'amicizia; per estendere, accrescere e difendere l'amicizia tra il popolo italiano e il popolo giapponese con la consapevolezza che l'amicizia tra i popoli è utile alla causa della pace e del progresso dell'umanità. Partendo da questa convinzione e consapevolezza l'Associazione opera per contribuire alla creazione di condizioni favorevoli all'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e il Giappone; opera per contribuire allo sviluppo di buone relazioni e scambi in tutti i campi tra i due Paesi e i due popoli, nel rispetto del principio della non ingerenza nei rispettivi affari interni. L'associazione, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà del regime speciale previsto dalla Legge 398/91 nonché di quanto contenuto nell'articolo 25 della legge 133/99 e successive modifiche ed integrazioni. L'opera dell'Associazione può essere riassunta nei seguenti modi e forme principali: 3/1 Promuove e sostiene attività e iniziative come conferenze, dibattiti, incontri, convegni, seminari, gruppi di studio, mostre di vario genere, proiezioni di film, diapositive, audiovisivi, manifestazioni e viaggi che trattano aspetti della realtà giapponese, anche in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche del Giappone e con le associazioni dei residenti giapponesi in Italia. 3/2 Si adopera per sensibilizzare, attraverso tutti i canali d’informazione, l'opinione pubblica italiana per far conoscere i vari aspetti della vita, della storia e della cultura del popolo giapponese e dello sviluppo di quella società. 3/3 Si occupa della diffusione della stampa e altro materiale giapponese. 3/4 Sviluppa le varie iniziative tenendo a disposizione i propri esperti e collaboratori e il proprio materiale, per realizzare, anche in collaborazione con enti, istituzioni, organismi e personalità, manifestazioni varie, sforzandosi di fornire sempre una informazione documentata e aggiornata. 3/5 Può curare la pubblicazione di una rivista come organo dell'Associazione e come strumento di libera discussione su ogni argomento che concerne il Giappone, nonché la creazione di un portale internet come forma di divulgazione globale e relativi social network. 3/6 Attraverso la collaborazione con altre associazioni o enti pubblici si occupa di ricerche, gemellaggi, corsi di lingua, mediazione culturale, ecc. 3/7 Può gestire una propria biblioteca specialistica disponibile per la consultazione da parte dei soci e può mettere a disposizione materiale di terze parti. 3/8 Organizza corsi di lingua e di cultura giapponese per i suoi soci. 3/9 Raccoglie fondi da destinarsi allo sviluppo di attività a carattere umanitario. 3/10 Può promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative e turistiche atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di alimenti e bevande in favore esclusivo dei soli associati. (…) 3/11 Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo puramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni affiliazioni ad altri enti e/od organismi che siano in linea con i principi della Associazione e favoriscano il raggiungimento degli scopi prefissati.

ART.4) ASSOCIATI L’associazione culturale Giapponese Yume è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali; il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutti i cittadini, italiani e stranieri, di ambo i sessi, anche se minori, per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere, di volta in volta, autorizzata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà SENZA DIRITTO DI VOTO. Le categorie associative vengono così distinte: -Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo; -Soci “Ad-Honorem”: persone, enti o istituzioni che, con la loro opera, si siano distinte in maniera particolareggiata in funzione delle finalità istituzionali LA QUALIFICA DI SOCI AD HONOREM DEVE ESSERE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. I soci ad honorem sono esonerati dal versamento della quota annuale. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili neanche a causa di morte. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio 2 per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta. L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o alla approvazione del Presidente, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, della sottoscrizione di una domanda di ammissione firmata. La qualifica di socio non è trasmissibile. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota associativa, è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di adesione.

ART. 5) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI I soci devono rispettare lo Statuto e pagare le quote associative nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. La loro qualifica di membri dell'Associazione è incompatibile con atti non conformi o contrari allo spirito e alla lettera del presente Statuto. I responsabili di tali atti vengono richiamati e nei casi più gravi allontanati dall'Associazione mediante determinazione assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo. I soci sono impegnati a utilizzare i simboli dell'Associazione nonché i beni di proprietà o in uso della stessa esclusivamente per le attività e i fini associativi. Ogni socio che presta la propria collaborazione non retribuita alle attività, secondo le proprie attitudini e possibilità, ha diritto al rimborso delle spese autorizzate. Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative annue ha diritto di partecipare, secondo le norme del presente Statuto, alle attività associative, usufruire di tutti i mezzi e vantaggi che l'Associazione mette a disposizione, presenziare alle assemblee e far parte dei vari organi dell'Associazione. I soci cessano di appartenere all'associazione: a) per dimissioni volontarie trasmesse con lettera INVIATA AL PRESIDENTE; b) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. C) in via automatica per il mancato pagamento della quota sociale entro il 30 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento la decadenza del socio verrà disposta nel primo consiglio direttivo utile, con conseguente cancellazione dal libro soci. E’ facoltà del consiglio direttivo inviare un sollecito scritto al socio prima di procedere alla cancellazione automatica. Avverso l’espulsione è consentito al socio di proporre eventuale ricorso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione adendo l’organismo arbitrale di cui al successivo art. 17 del presente statuto. L’eventuale impugnativa dovrà essere proposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al presidente dell’associazione con l’indicazione obbligatoria a pena di nullità dell’impugnazione medesima del proprio arbitro e l’invito all'associazione a nominare il proprio arbitro entro i successivi 30 giorni. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo dell'associazione e l’approvazione del bilancio. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, le delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ART.6) DURATA La durata dell'associazione è illimitata. L’associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione a maggioranza assoluta dell’assemblea dei soci.

ART.7) ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: - beni, immobili e mobili; - contributi ministeriali, regionali, internazionali e di ogni altro ente locale o pubblico - elargizioni, donazioni e lasciti; - sponsorizzazioni di sostenitori dell’associazione; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo - - ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dallo stesso, che ne determina l'ammontare. La quota di adesione per il corrente anno e 15,00€. I singoli associati non possono chiedere né pretendere la RESTITUZIONE DELLA quota in caso di recesso e/o di espulsione. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e riconosciute dall'associazione stessa.

ART. 8) ANNO SOCIALE L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Gli organi dell'Associazione sono: - L'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria) - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente Ai componenti dell’assemblea dei soci, ai membri del consiglio direttivo e al Presidente non spetta alcun compenso per l’esercizio e l’espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto sociale.

ART.10) DURATA DELLE CARICHE Le cariche sociali hanno durata TRIENNALE e possono essere conferite a tutti i soci che siano iscritti all'Associazione e siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

ART.11) VALIDITÀ’ E COMPITI DELL’ASSEMBLEA L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i 3 soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. Non è ammissibile la delega per farsi rappresentare all'Assemblea dei Soci. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea oppure con comunicazione da effettuarsi anche in via telematica all'indirizzo indicato dai soci al'atto dell’iscrizione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge nel proprio seno OGNI TRE ANNI i componenti del Consiglio direttivo; - approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di aprile; - approva QUALORA LO SIA RICHIESTO NELL'ORDINE DEL GIORNO il regolamento interno. Le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’Associazione culturale sono deliberati dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci presenti che costituiscano almeno i due terzi di tutti i soci. All'apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART.12) IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea che ne stabilisce previamente anche il numero e sono rieleggibili. Il loro mandato dura tre anni. Componente aggiunto con diritto di voto è in ogni caso (qualora vi sia) il Presidente ad Honorem. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Yume” ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso nomina al proprio interno il Presidente dell’associazione, che ne è il legale rappresentante, il Vicepresidente, il segretario ed/o il tesoriere (queste ultime due figure possono essere anche cumulate in un unico socio). IL Consiglio direttivo riunisce ALMENO 2 volte all'anno ed è convocato da: - il Presidente; - da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; - richiesta motivata e scritta da almeno il 60% dei soci. Nella gestione ordinaria i suoi compiti, a livello esclusivamente esemplificativo e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, sono: - predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; - prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, incluse l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti; modificare gli articoli dello statuto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri; - determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento; - nominare eventuali commissioni di studio; - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; - Di ogni riunione deve essere redatto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del consiglio;

ART.13) DIMISSIONI In caso di dimissioni di un consigliere, viene sostituito fino alla scadenza del triennio dal primo dei membri non eletti. OVE NON VE NE FOSSERO, IL SOSTITUTO POTRÀ’ ESSERE COOPTATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO TRA I SOCI IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA.

Art.14) IL PRESIDENTE Il presidente, ELETTO dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, è il legale rappresentante dell'Associazione culturale e ne detiene la firma sociale. Egli ha la responsabilità generale dell’attività sociale. Al Presidente compete tra l’altro di: a) verificare la validità della costituzione dell’assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo che presiede; b) sovrintendere alla realizzazione del programma di attività dell’associazione, assicurare l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali e garantire l’osservanza, il rispetto e l’attuazione del presente Statuto sociale; c) rappresentare l’associazione, mantenere contatti e promuovere collaborazioni nei confronti di enti pubblici ed organizzazioni private, istituzioni a carattere cooperativo, realtà dell’associazionismo ed in genere con tutti quei soggetti portatori di interessi diffusi; d) esercitare con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo; 4 e) adottare, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sentiti se possibile, anche informalmente, i componenti dello stesso. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve successivamente essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo; f) ogni altra funzione espressamente non riservata e/o non attribuita ad altri organi sociali dell’Associazione Culturale. g) Il Presidente, in caso di temporaneo impedimento, delega le sue funzioni al Vicepresidente.

ART.15) INCARICHI ASSOCIATIVI Gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART.16) BILANCIO ED ESERCIZI SOCIALI L'Associazione annualmente redige il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo, con criteri di oculata prudenza e nel rispetto dei principi di efficienza e di trasparenza. L' esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude il 31.12.2016. Clausola compromissoria tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci, o tra i soci, e l’eventuale impugnazione all'esclusione sono gestite da un collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due nominati dalle parti ed il terzo dai due arbitri con funzione di Presidente. In caso di mancato accordo nella nomina del presidente tra i due arbitri designati dalle parti, lo stessa verrà indicato dal sindaco della città in cui l’associazione a sede ed in piena discrezionalità dello stesso. La richiesta dovrà essere effettuata a cura della parte più diligente. Il collegio arbitrale decide quale amichevole compositore, secondo equità senza formalità alcuna.

ART.17) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il relativo compenso. Il patrimonio dell’associazione culturale sarà devoluto interamente, con vincolo di scopo, ad organismi od enti, pubblici e/o privati, che perseguono medesime finalità oppure dato in beneficenza per scopi affini a quelli di cui all’art. 3 del presente statuto.

ART.18) LOGO O SIMBOLO Il simbolo dell'Associazione è costituito dal kanji "Yume" (sogno, n.d.t.) su un cerchio rosso con fiori di pesco avente una variante con la scritta YUME sotto.

ART.19) DISPOSIZIONI GENERALI Sull'interpretazione del presente Statuto sociale decide l’Assemblea dei Soci mediante apposito atto scritto con validità permanente. Per quanto invece non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare a quelle in materia di Associazionismo contenute nel Libro I, Titolo II, Capi II e III del Codice Civile.


Il Presidente
Haruyo Saegusa


 
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